Art. 28.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte  dal  presidente,  da due operatori appartenenti a categoria
non   inferiore  alla  "B"  -  livello  economico  super  di  profilo
corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario  per  il  profilo  di puericultrice; di dirigente del ruolo
professionale  per  il profilo di operatore tecnico specializzato; di
dirigente  amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo
esperto.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un dipendente
amministrativo  dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di
categoria non inferiore alla "C".
 
          Nota all'art. 28:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo n. 502/1992 citato in premessa.
              "Art.  17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
          e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore
          generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
          la    programmazione    e   valutazione   delle   attivita'
          tecnico-sanitarie   e   di   quelle  ad  alta  integrazione
          sanitaria.   Il   Collegio   di   direzione  concorre  alla
          formulazione  dei  programmi di formazione, delle soluzioni
          organizzative     per    l'attuazione    della    attivita'
          libero-professionale  intramuraria  e  alla valutazione dei
          risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici, Il
          direttore  generale si avvale del Collegio di direzione per
          la  elaborazione  del  programma di attivita' dell'azienda,
          nonche'  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo dei servizi,
          anche  in  attuazione  del  modello  dipartimentale  e  per
          l'utilizzazione delle risorse umane.
              2.  La regione disciplina l'attivita' e la composizione
          del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
          direttore  sanitario  e  amministrativo,  di  direttori  di
          distretto, di dipartimento e di presidio.
              2-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della disciplina
          regionale  sull'attivita' e la composizione del Collegio di
          direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi
          operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite
          da  ciascuna  azienda  sanitaria,  fermo  restando  per  il
          Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".