Art. 28. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario. 2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione. 3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa. "Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attivita' libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio. 2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".