Art. 49.
                           Prove di esame
  1.  Le  prove  di  esame  per  i  profili  della  categoria Ds sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
  2.  I  bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo   che  la  prova  scritta  possa  consistere  anche  nella
soluzione  di  quesiti  a  risposta  sintetica,  che la prova pratica
consista    nell'esecuzione    di   tecniche   specifiche   o   nella
predisposizione  di  atti  connessi alla qualificazione professionale
richiesta  e  che  la  prova  orale  comprenda, oltre che elementi di
informatica,  anche  la  verifica  della  conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.