Art. 6.
                 Nomina delle commissioni - Compensi
  1.  L'unita'  sanitaria  locale  o  l'azienda  ospedaliera, dopo la
scadenza  del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e
mette  a  disposizione  il personale necessario per l'attivita' della
stessa.
  2.  Almeno  un  terzo  dei posti di componente delle commissioni di
concorso,  salva  motivata impossibilita', e' riservato alle donne in
conformita'  all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  precedenti  commi, ove i
candidati  presenti  alla  prova  scritta siano in numero superiore a
1.000,  possono  essere  nominate,  con le stesse modalita' di cui al
comma  1  del  presente articolo, unico restante il presidente, una o
piu'  sottocommissioni,  nella  stessa composizione della commissione
del  concorso,  per  l'espletamento  delle ulteriori fasi, escluse la
determinazione   dei   criteri   di   valutazione   dei   titoli,  la
determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle
stesse e la formulazione della graduatoria finale.
  4.  In  relazione  al  numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora  per  lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali,  per  il  lavoro  di  vigilanza e di raccolta degli elaborati
possono   essere   nominati  appositi  comitati,  costituiti  da  tre
funzionari amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente  ed uno con
funzioni di segretario.
  5.  In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno
dei componenti della commissione o della sottocommissione.
  6.  Espletato  il  lavoro  di competenza del comitato, nello stesso
giorno,   il  segretario  provvede  alla  consegna  degli  elaborati,
raccolti   in  plichi  debitamente  sigillati,  al  segretario  della
commissione esaminatrice del concorso.
  7.  Il  segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento
della   prova   scritta,  svolge  tutte  le  funzioni  attribuite  al
segretario della commissione esaminatrice.
  8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di
vigilanza  spettano,  nel corso delle singole operazioni concorsuali,
se  ed  in  quanto  dovuti,  il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.
  9.  Per  la  misura  ed  i  criteri di attribuzione dei compensi ai
componenti   delle   commissioni   esaminatrici   si   applicano   le
disposizioni generali vigenti in materia.
  10.   Nelle  commissioni  giudicatrici  disciplinate  dal  presente
regolamento  per  ogni componente titolare va designato un componente
supplente.
  11.  Al  fine  di  consentire  l'espletamento  delle prove previste
dall'articolo  3,  comma  5, del presente regolamento, le commissioni
giudicatrici,  ove  necessario,  potranno  essere integrate da membri
aggiunti   per   l'accertamento   della   conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  e della lingua
straniera.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo n. 29/1993 citato in premessa:
              "Art.   61   (Pari  opportunita).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro ed il trattamento
          sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
                b) adottano  propri atti regolamentari per assicurare
          pari   opportunita'   di   uomini   e   donne  sul  lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica;
                c) garantiscono   la   partecipazione  delle  proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale  in rapporto proporzionale alla loro presenza
          nella   amministrazioni   interessate  ai  corsi  medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,   consentendo  la  conciliazione  fra  vita
          professionale e vita familiare;
                d) possono  finanziare programmi di azioni positive e
          l'attivita'  dei  Comitati  pari  opportunita'  nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive   dell'Unione   europea   in   materia   di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.".