Art. 9.
                       Adempimenti preliminari
  1.  Prima  dell'inizio  delle prove concorsuali, la commissione, in
relazione   al  numero  dei  candidati,  stabilisce  il  termine  del
procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
  2.  I  componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei  partecipanti,
sottoscrivono  la  dichiarazione  che  non  sussistono  situazioni di
incompatibilita'  tra  essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
  3.  La  commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita'  di  valutazione,  da  formulare  nei  verbali, delle prove
concorsuali  ai  fini  della motivazione dei punteggi attribuiti alle
singole prove.
  4.   La   commissione,  immediatamente  prima  della  prova  orale,
predetermina  i  quesiti  da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.   I   quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  mediante
estrazione a sorte.
  5.  All'ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  prima dell'inizio di
ciascuna  di  esse,  il  segretario  della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati attraverso un documento personale di identita'.
  6.  La  durata  delle  singole  prove e le modalita' di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle
norme del presente decreto.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice
          di procedura civile:
              "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  - Il giudice ha
          l'obbligo di astenersi:
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto;
                2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
          quarto  grado  o  legato  da  vincoli di affiliazione, o e'
          convivente  o  commensale  abituale di una delle parti o di
          alcuno dei difensori;
                3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
          grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori;
                4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
          causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
          conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico;
                5)  se  e'  tutore,  curatore,  procuratore, agente o
          datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se, inoltre, e'
          amministratore  o  gerente  di  un ente, di un'associazione
          anche  non  riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
              In  ogni  altro  caso  in cui esistono gravi ragioni di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
          l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
          l'autorizzazione    e'   chiesta   al   capo   dell'ufficio
          superiore.".
              "Art.  52  (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui
          e'  fatto  obbligo  al giudice di astenersi, ciascuna delle
          parti   puo'   proporne  la  ricusazione  mediante  ricorso
          contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
              Il  ricorso,  sottoscritto dalla parte o dal difensore,
          deve  essere  depositato  in  cancelleria  due giorni prima
          dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici
          che  sono  chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
          dell'inizio  della  trattazione o discussione di questa nel
          caso contrario. La ricusazione sospende il processo.".