Art. 2.
                         Funzioni trasferite

  1.  In  conformita'  all'articolo  54, comma 4, dello statuto della
regione  Sardegna,  su  proposta del Governo o della regione, in ogni
caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento
finanziario  della  regione  necessari a garantire la copertura degli
oneri   derivanti   dall'esercizio   dei  compiti  e  delle  funzioni
trasferite.
  2. Nelle  more  dell'attuazione  del  comma  precedente, le risorse
finanziarie,  patrimoniali,  umane,  strumentali  e  organizzative da
trasferire  dallo  Stato  alla regione, sono individuate e attribuite
con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentita la
regione.