Art. 2.
Associazioni  e  circoli  aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
                   aventi finalita' assistenziali

  1.  Le  associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3,
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  aderenti  ad enti o
organizzazioni   nazionali   le   cui  finalita'  assistenziali  sono
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  che  intendono  svolgere
direttamente  attivita'  di  somministrazione di alimenti e bevande a
favore  dei  rispettivi  associati  presso la sede ove sono svolte le
attivita'  istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si
esercita  l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente
Azienda   Sanitaria   Locale   (A.S.L.)   per  il  parere  necessario
all'eventuale  rilascio  dell'autorizzazione  di idoneita' sanitaria,
una  denuncia  di  inizio  attivita'  ai sensi dell'articolo 19 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni. Detta
denuncia  puo'  essere  presentata  anche  su  supporto  informatico,
laddove  le  Amministrazioni  comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
  2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
    a) l'ente   nazionale   con   finalita'  assistenziali  al  quale
aderisce;
    b) il tipo di attivita' di somministrazione;
    c) l'ubicazione   e   la   superficie  dei  locali  adibiti  alla
somministrazione;
    d) che   l'associazione   si   trova  nelle  condizioni  previste
dall'articolo  111,  commi  3,  4-bis  e 4-quinquies, del testo unico
delle imposte sui redditi;
    e) che  il  locale,  ove  e'  esercitata  la somministrazione, e'
conforme   alle   norme   e   prescrizioni   in   materia   edilizia,
igienico-sanitaria  e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, della legge e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
  3.  Alla  denuncia  e'  allegata  copia  semplice, non autenticata,
dell'atto costitutivo o dello statuto.
  4. Se  l'attivita'  di  somministrazione  e' affidata in gestione a
terzi,  questi  deve  essere  iscritto al registro degli esercenti il
commercio di cui all'articolo 2 della legge.
  5.  Se  il  circolo  o l'associazione non si conforma alle clausole
previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle
imposte  sui  redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione
di  alimenti  e  bevande  e'  subordinato all'iscrizione nel registro
degli  esercenti  il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di
un   suo   delegato   ed   al  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 3 della medesima legge.
  6.  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  o del circolo e'
obbligato   a  comunicare  immediatamente  al  Comune  le  variazioni
intervenute  successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in
merito  alla  sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo
3,  comma  6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo
unico  delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma
la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle
          premesse.
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 111 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  111  (Enti  di  tipo  associativo).  - 1. Non e'
          considerata  commerciale  l'attivita'  svolta nei confronti
          degli   associati   o  partecipanti,  in  conformita'  alle
          finalita'  istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e
          dagli  altri  enti  non commerciali di tipo associativo. Le
          somme  versate  dagli  associati o partecipanti a titolo di
          quote  o contributi associativi non concorrono a formare il
          reddito complessivo.
              2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'   commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo
          periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le
          prestazioni  di servizi agli associati o partecipanti verso
          pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
          e  le  quote  supplementari  determinati  in funzione delle
          maggiori  o  diverse  prestazioni alle quali danno diritto.
          Detti  corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
          complessivo  come  componenti del reddito di impresa o come
          redditi  diversi secondo che le relative operazioni abbiano
          carattere di abitualita' o di occasionalita'.
              3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali, sportive
          dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
          extra-scolastica   della   persona   non   si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento  di
          corrispettivi   specifici  nei  confronti  degli  iscritti,
          associati   o   partecipanti,  di  altre  associazioni  che
          svolgono   la   medesima   attivita'   e   che  per  legge,
          regolamento,  atto  costitutivo  o  statuto  fanno parte di
          un'unica  organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
          associati  o  partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di   proprie   pubblicazioni  cedute  prevalentemente  agli
          associati.
              4.  La  disposizione  del comma 3 non si applica per le
          cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la vendita, per le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di   alloggio,   di  trasporto  e  di  deposito  e  per  le
          prestazioni  di  servizi portuali e aeroportuali ne' per le
          prestazioni   effettuate   nell'esercizio   delle  seguenti
          attivita':
                a) gestione di spacci aziendali e di mense;
                b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
                c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a carattere
          commerciale;
                d) pubblicita' commerciale;
                e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
              4-bis.   Per  le  associazioni  di  promozione  sociale
          ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
          e),  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
          assistenziali     siano    riconosciute    dal    Ministero
          dell'interno,  non  si  considerano  commerciali,  anche se
          effettuate  verso  pagamento di corrispettivi specifici, la
          somministrazione  di  alimenti e bevande effettuata, presso
          le  sedi  in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
          bar  ed  esercizi  similari  e l'organizzazione di viaggi e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
              4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
          di  cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche
          se  effettuata  da  associazioni  politiche, sindacali e di
          categoria,   nonche'  da  associazioni  riconosciute  dalle
          confessioni  religiose  con  le quali lo Stato ha stipulato
          patti,  accordi  o  intese,  sempreche'  sia effettuata nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
              4-quater.   Per   le   organizzazioni  sindacali  e  di
          categoria  non  si considerano effettuate nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,
          anche  in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
          contratti   collettivi   di  lavoro,  nonche'  l'assistenza
          prestata   prevalentemente   agli   iscritti,  associati  o
          partecipanti   in  materia  di  applicazione  degli  stessi
          contratti  e  di  legislazione sul lavoro, effettuate verso
          pagamento  di  corrispettivi  che  in  entrambi  i casi non
          eccedano i costi di diretta imputazione.
              4-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
          4-ter   e   4-quater  si  applicano  a  condizione  che  le
          associazioni   interessate   si  conformino  alle  seguenti
          clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
          statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della
          scrittura privata autenticata o registrata:
                a) divieto  di  distribuire  anche in modo indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo che la
          destinazione  o  la  distribuzione  non siano imposte dalla
          legge;
                b) obbligo  di  devolvere il patrimonio dell'ente, in
          caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque causa, ad altra
          associazione  con  finalita'  analoghe o ai fui di pubblica
          utilita',  sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge;
                c) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                d) obbligo  di redigere e di approvare annualmente un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
                e) eleggibilita'  libera degli organi amministrativi,
          principio  del  voto  singolo di cui all'art. 2532, secondo
          comma,  del  codice  civile,  sovranita' dell'assemblea dei
          soci,   associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione   ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di
          pubblicita'  delle convocazioni assembleari, delle relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per   corrispondenza   per  le  associazioni  il  cui  atto
          costitutivo,  anteriore  al  1o  gennaio 1997, preveda tale
          modalita'  di  voto  al sensi dell'art. 2532, ultimo comma,
          del  codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza
          a  livello  nazionale  e  siano  prive  di organizzazione a
          livello locale;
                f) intrasmissibilita'   della   quota   o  contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.
              4-sexies.  Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
          del  comma  4-quinquies  non si applicano alle associazioni
          religiose  riconosciute  dalle  confessioni con le quali lo
          Stato  ha  stipulato  patti, accordi o intese, nonche' alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria".
              - Per  il riferimento all'art. 19, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
              - Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 3, della
          legge 25 agosto 1991, n. 287:
              "Art.  2  (Iscrizione  nel  registro degli esercenti il
          commercio).   -   1. L'esercizio  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  e' subordinato alla iscrizione del
          titolare    dell'impresa    individuale    o   del   legale
          rappresentante  della  societa', ovvero di un suo delegato,
          nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1
          della   legge   11   giugno  1971,  n.  426,  e  successive
          modificazioni     e    integrazioni,    e    al    rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1, della
          presente legge.
              2.  L'iscrizione  nel  registro  di  cui  al comma 1 e'
          subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
                a) maggiore  eta', ad eccezione del minore emancipato
          autorizzato  a  norma  di  legge all'esercizio di attivita'
          commerciale;
                b) aver  assolto agli obblighi scolastici riferiti al
          periodo di frequenza del richiedente;
                c) aver   frequentato   con   esito   positivo  corsi
          professionali  istituiti  o  riconosciuti  dalle  regioni o
          dalle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, aventi a
          oggetto  l'attivita'  di  somministrazione di alimenti e di
          bevande,  o  corsi  di  una  scuola  alberghiera o di altra
          scuola  a  specifico  indirizzo  professionale, ovvero aver
          superato,  dinanzi  a  una  apposita commissione costituita
          presso  la  camera  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,    un   esame   di   idoneita'   all'esercizio
          dell'attivita'   di   somministrazione  di  alimenti  e  di
          bevande.
              3.  Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera
          c),  coloro  che  sono  in  possesso  di  titolo  di studio
          universitario  o di istruzione secondaria superiore nonche'
          coloro  che  hanno  prestato  servizio, per almeno due anni
          negli  ultimi  anni,  presso imprese esercenti attivita' di
          somministrazione  di  alimenti e di bevande, in qualita' di
          dipendenti  qualificati addetti alla somministrazione, alla
          produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge,
          parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in
          qualita' di coadiutore.
              4.  Salvo  che  abbiano  ottenuto  la riabilitazione, e
          fermo  quanto  disposto  dal  comma  5,  non possono essere
          iscritti  nel  registro  di  cui al comma 1 e, se iscritti,
          debbono essere cancellati coloro:
                a) che sono stati dichiarati falliti;
                b) che  hanno  riportato una condanna per delitto non
          colposo   a   pena  restrittiva  della  liberta'  personale
          superiore a tre anni;
                c) che  hanno riportato una condanna per reati contro
          la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e
          la  sanita'  pubblica,  compresi  i delitti di cui al libro
          secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti
          commessi   in   stato   di   ubriachezza   o  in  stato  di
          intossicazione  da  stupefacenti;  per reati concernenti la
          prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,  il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e
          la  turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
          norme sul gioco del lotto;
                d) che  hanno  riportato  due  o  piu'  condanne  nel
          quinquennio   precedente   per   delitti   di  frode  nella
          preparazione  o  nel  commercio  degli alimenti, compresi i
          delitti  di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del
          codice penale;
                e) che   sono   sottoposti  a  una  delle  misure  di
          prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e'
          stata  applicata  una  delle  misure  previste  dalla legge
          31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
          o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
          tendenza;
                f) che hanno riportato condanna per delitti contro la
          personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
          per  delitti contro la persona commessi con violenza, o per
          furto,  rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
          rapina o di estorsione.
              5.  Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), e), d)
          ed  f),  il  divieto  di  iscrizione nel registro di cui al
          comma  1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
          in  cui  la  pena  e'  stata scontata o si sia in qualsiasi
          altro  modo  estinta  ovvero, qualora sia stata concessa la
          sospensione   condizionale   della  pena,  dal  giorno  del
          passaggio in giudicato della sentenza.
              Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura
          e    il   trasferimento   di   sede   degli   esercizi   di
          somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e di bevande,
          comprese  quelle  alcoliche  di  qualsiasi gradazione, sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune  nel  cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito
          il  parere della commissione competente, ai sensi dell'art.
          6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
          4  del  presente articolo e a condizione che il richiedente
          sia  iscritto  nel  registro di cui all'art. 2. Ai fini del
          rilascio   dell'autorizzazione   il   sindaco   accerta  la
          conformita' del locale al criteri stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'interno,  ovvero si riserva di verificame la
          sussistenza   quando   cio'   non   sia  possibile  in  via
          preventiva.   Il   sindaco,   inoltre,  accerta  l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento.
              2.  L'autorizzazione  ha  validita' fino al 31 dicembre
          del  quinto  anno  successivo  a  quello  del  rilascio, e'
          automaticamente  rinnovata se non vi sono motivi ostativi e
          si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
              3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art.
          4  del  decreto-legge  9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 6 febbraio 1987, n. 15, i
          comuni   possono  assoggettare  a  vidimazione  annuale  le
          autorizzazioni  relative  agli esercizi di somministrazione
          al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  ubicati  in  aree a
          particolare mteresse storico e artistico.
              4.  Sulla  base  delle  direttive proposte dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato - dopo
          aver     sentito    le    organizzazioni    nazionali    di
          categoria maggiormente  rappresentative  -  e deliberate al
          sensi  dell'art.  2,  comma  3,  lettera d), della legge 23
          agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni
          di   categoria   maggiormente  rappresentative,  a  livello
          regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti
          a  determinare  il numero delle autorizzazioni rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati  in  relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella  fluttuante,  dei flussi turistici e delle abitudini
          di consumo extradomestico.
              5.  Il comune, in conformita' al criteri e ai parametri
          di  cui  al  comma  4, sentita la commissione competente ai
          sensi  dell'art.  6,  stabilisce,  eventualmente  anche per
          smgole  zone  del territorio comunale, le condizioni per il
          rilascio delle autorizzazioni.
              6.  I  limiti numerici determinati ai sensi del comma 4
          non  si  applicano  per  il  rilascio  delle autorizzazioni
          concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
                a) al domicilio del consumatore;
                b) negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,  pensioni,
          locande  o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
          prestazioni rese agli alloggiati;
                c) negli  esercizi posti nelle aree di servizio delle
          autostrade   e   nell'interno   di   stazioni  ferroviarie,
          acroportuali e marittime;
                d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
          c),  nei  quali  sia  prevalente  l'attivita'  congiunta di
          trattenimento e svago;
                e) nelle  mense  aziendali  e negli spacci annessi ai
          circoli  cooperativi  e degli enti a carattere nazionale le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno;
                f) esercitata  in  via  diretta  a  favore dei propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
                g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in
          stabilimenti  militari,  delle forze di polizia e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                h) nei mezzi di trasporto pubblico.
              7.  Le  attivita'  di somministrazione di alimenti e di
          bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
          norme,  prescnziom  e  autorizzazioni  in materia edilizia,
          urbanistica  e  igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla
          destinazione  d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
          l'irrogazione   delle   sanzioni   relative  alle  norme  e
          prescrizione violate".