Art. 2.
                  Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  3  e 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione
degli   obiettivi  ed  all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche,
nonche'   alla   relativa   valutazione,   con  particolare  riguardo
all'analisi  di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla
congruenza fra obiettivi e risultati.
  2. Sono uffici di diretta collaborazione:
    a) il Gabinetto;
    b) la Segreteria del Ministro;
    c) l'Ufficio legislativo;
    d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
    e)  il  Servizio  di  controllo  interno e il relativo ufficio di
supporto di cui all'articolo 4, comma 5;
    f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
  3.  La  Segreteria  del  Ministro opera alle dirette dipendenze del
Ministro;  l'Ufficio  legislativo  e  l'Ufficio per i rapporti con il
Parlamento  costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano
in  costante  raccordo  e  coordinamento;  il  Servizio  di controllo
interno  opera  in  posizione  di  autonomia operativa secondo quanto
previsto  dall'articolo  4; le segreterie dei Sottosegretari di Stato
operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
  4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici di
diretta   collaborazione  con  il  Ministro,  fermo  restando  quanto
disposto dal comma 3.
  5.  L'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione e'
definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.
 
          Note all'art. 2:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993:
              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di Governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti
          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
              - Il   testo   dell'art.   14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4.