Art. 2. Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) il Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento; e) il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5; f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. 4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3. 5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". - Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4.