Art. 3.
           Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1.  La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della
Segreteria,   provvede   al   coordinamento  degli  impegni  ed  alla
predisposizione  dei  materiali  per  gli interventi del Ministro. Fa
parte  della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e
la  corrispondenza  del  Ministro, nonche' i rapporti personali dello
stesso in relazione al suo incarico.
  2.  L'Ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il Capo di Gabinetto per le
competenze  proprie  e  per quelle delegate dal Ministro. Puo' essere
nominato  dal  Ministro,  su  proposta del Capo di Gabinetto, un Vice
Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore
a Consigliere di Ambasciata.
  3.  L'Ufficio  legislativo  attende  ai seguenti compiti: elabora i
provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero
degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio normativo,
l'analisi  di  fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e
la  semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla
procedura   per   la  loro  approvazione  ed  emanazione;  esamina  i
provvedimenti  sottoposti  al  Consiglio  dei  Ministri  e prepara la
documentazione   relativa;  esamina  i  provvedimenti  di  iniziativa
parlamentare  e  quelli  legislativi  e  regolamentari predisposti da
altre  amministrazioni;  fornisce  consulenza giuridica in materia di
diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
  4.  L'Ufficio  per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti
compiti:  assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro
attivita'  parlamentare;  segue gli atti parlamentari di controllo ed
indirizzo  che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di
sindacato  ispettivo;  segue  l'iter  parlamentare  dei provvedimenti
legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del
Ministero   degli   affari   esteri;   assicura   i  contatti  con  i
parlamentari.
  5.  Le  segreterie dei Sottosegretari curano il coordinamento degli
impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti
pubblici  e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico;
garantiscono  inoltre  il  necessario  raccordo  con  gli  uffici del
Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
  6.  Le  funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono
svolte  dal  capo  del  Servizio  stampa  e  informazione,  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  come modificato dall'articolo 16 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85.