Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico. 2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Puo' essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata. 3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge. 4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attivita' parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari. 5. Le segreterie dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. 6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.