Art. 4.
                    Servizio di controllo interno

  1.   Il  Servizio  di  controllo  interno,  di  seguito  denominato
Servizio,  opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di
autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.
2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attivita':
    a)   valuta  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione  dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo  politico,  in  termini  di  congruenza  tra risultati
conseguiti  ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni
e  dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate
e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui
agli  articoli  3  e  14,  comma 1, del decreto legislativo n. 29 del
1993,  l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e
negli  altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare
i   fattori   ostativi,  le  responsabilita'  e  suggerire  eventuali
correzioni;
    b)  coadiuva  il Ministro nella redazione della direttiva annuale
di  cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993
e   contribuisce   alla  definizione  dei  parametri  di  valutazione
dell'attivita';
    c)   fornisce   gli   elementi   di   valutazione  dei  dirigenti
amministrativi preposti ai centri di responsabilita';
    d)   svolge,   anche   su   richiesta   del   Ministro,   analisi
sull'attuazione  di  politiche  e  programmi  specifici,  sui  flussi
informativi  e  sulla  sistematica  generale  dei  controlli  interni
dell'amministrazione,  nonche'  analisi  organizzative finalizzate ad
evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee
di attivita' dell'amministrazione.
  3.  Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in
materia  di  organizzazione  amministrativa, tecniche di valutazioni,
analisi  e  controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i
dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno uno e'
scelto  fra  i  funzionari  della  carriera  diplomatica di grado non
inferiore  a  Ministro  plenipotenziario.  I dirigenti chesvolgono la
funzione  di  esperti  non  devono essere preposti ad alcun centro di
responsabilita' amministrativa.
  4.  Il  Servizio  redige, con cadenza almeno annuale, una relazione
riservata  al  Ministro  sui  risultati  delle analisi effettuate con
proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
  5.  Il  Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del
sistema  informativo  automatizzato  costituito presso il Ministero e
coordina  la  propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e
con  l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo
interno  ai  fini  di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1
del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei
propri  compiti,  ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano
nella disponibilita' dell'amministrazione.
  6. Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di quindici unita'
di  personale,  fra  cui  al massimo due dirigenti di seconda fascia,
particolarmente  qualificati nell'uso degli strumenti e dei programmi
informatici.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale  il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che  determinino  pregiudizio  per l'interesse pubblico, il
          Ministro  puo'  nominare,  salvi  i  casi di urgenza previa
          contestazione,  un commissario ad acta, dando comunicazione
          al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del relativo
          provvedimento.  Resta  salvo  quanto  previsto dall'art. 2,
          comma  3,  lettera  p)  della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta  altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio   decreto   18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo
          regolamento  emanato  con  regio  decreto 6 maggio 1940, n.
          635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
          motivi di legittimita'.".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo n. 286 del 1999:
              "Art.  7  (Compiti  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).  -  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e'  costituita una banca dati, accessibile in via
          telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
          pubblica  amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
          dello  Stato,  alla  quale  affluiscono,  in  ogni caso, le
          direttive   annuali   dei  Ministri  e  gli  indicatori  di
          efficacia,  efficienza,  economicita' relativi ai centri di
          responsabilita'  e  alle  funzioni  obiettivo  del bilancio
          dello Stato.
              2.  Per  il  coordinamento  in materia di valutazione e
          controllo  strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  si  avvale di un
          apposito  comitato  tecnico scientifico e dell'osservatorio
          di  cui  al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
          sei  membri,  scelti  tra  esperti  di  chiara  fama, anche
          stranieri,  uno  in  materia  di  metodologia della ricerca
          valutativa,   gli   altri   nelle   discipline  economiche,
          giuridiche,  politologiche,  sociologiche e statistiche. Si
          applica,  ai  membri  del  comitato,  l'art. 31 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, e ciascun membro non puo' durare
          complessivamente  in  carica  per  piu'  di  sei  anni.  Il
          comitato  formula,  anche  a  richiesta  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
          pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
              3.   L'osservatorio   e'  istituito  nell'ambito  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
          decreto   del  Presidente  del  Consiglio.  L'osservatorio,
          tenuto  anche  conto  delle  esperienze in materia maturate
          presso  Stati  esteri  e  presso organi costituzionali, ivi
          compreso  il  CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
          l'aggiornamento  e  la  standardizzazione  dei  sistemi  di
          controllo  interno,  con  riferimento  anche, ove da queste
          richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.".
              - Si  trascrive  il  testo del comma 2, dell'art. 1 del
          predetto decreto legislativo n. 286 del 1999:
              "2.  La  progettazione  d'insieme dei controlli interni
          rispetta  i  seguenti  principi generali, obbligatori per i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria  autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il  principio  di  cui  all'art.  3 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 :
                a) l'attivita'  di valutazione e controllo strategico
          supporta  l'attivita'  di  programmazione  strategica  e di
          indirizzo  politico-amministrativo  di cui agli articoli 3,
          comma  1,  lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
          pertanto  svolta  da  strutture che rispondono direttamente
          agli   organi   di  indirizzo  politico-amministrativo.  Le
          strutture  stesse  svolgono, di norma, anche l'attivita' di
          valutazione  dei  dirigenti  direttamente destinatari delle
          direttive     emanate    dagli    organi    di    indirizzo
          politico-amministrativo,  in  particolare  dai Ministri, ai
          sensi del successivo art. 8;
                b) il   controllo   di   gestione  e  l'attivita'  di
          valutazione  dei  dirigenti, fermo restando quanto previsto
          alla  lettera  a),  sono svolte da strutture e soggetti che
          rispondono   ai  dirigenti  posti  al  vertice  dell'unita'
          organizzativa interessata;
                c) l'attivita'  di valutazione dei dirigenti utilizza
          anche  i  risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
          da  strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
          il controllo di gestione medesimo;
                d) le  funzioni  di  cui alle precedenti lettere sono
          esercitate in modo integrato;
                e) e'   fatto   divieto   di  affidare  verifiche  di
          regolarita'  amministrativa e contabile a strutture addette
          al  controllo  di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
          al controllo strategico.".