Art. 4. Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro. 2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attivita': a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali correzioni; b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell'attivita'; c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilita'; d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione. 3. Le attivita' di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazioni, analisi e controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno uno e' scelto fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. I dirigenti chesvolgono la funzione di esperti non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa. 4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. 5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. 6. Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di quindici unita' di personale, fra cui al massimo due dirigenti di seconda fascia, particolarmente qualificati nell'uso degli strumenti e dei programmi informatici.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". - Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999: "Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato. 2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali. 3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.". - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1999: "2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29 : a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8; b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata; c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo; d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato; e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.".