Art. 6.
         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

  1.  Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di
Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
  2.  Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i diplomatici,
con  grado  non  inferiore  a  Consigliere d'Ambasciata, i magistrati
ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli avvocati dello Stato, i
consiglieri  parlamentari,  i  docenti  universitari  e  i  dirigenti
amministrativi  in  possesso  di adeguata capacita' ed esperienza nel
campo  della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione
e produzione normativa.
  3.  Il  Capo  dell'Ufficio  per  i  rapporti  con  il Parlamento e'
nominato  fra  i  diplomatici  con  grado non inferiore a Consigliere
d'Ambasciata.
  4.  Il  Capo  della  Segreteria  ed  il  Segretario particolare del
Ministro  sono  scelti  fra  persone  anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,   sulla  base  di  un  rapporto  fiduciario  con  il
Ministro.
  5.  I  capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i
diplomatici  di  grado  non  inferiore a Consigliere di legazione, su
designazione dei Sottosegretari interessati.
  6.  I  capi  degli  uffici di cui al presente articolo, nonche' gli
esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono
nominati  dal  Ministro,  per  la durata massima del relativo mandato
governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
  7.  Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione puo'
essere  revocato  entro  sessanta  giorni dal giuramento del Governo.
Decorso  tale  termine si intende confermato fino al termine previsto
dal contratto medesimo.