Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario. 2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e' nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata. 4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro. 5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati. 6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonche' gli esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. 7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione puo' essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo.