Art. 7.
                        Trattamento economico

  1.  Le  disposizioni  sul  trattamento economico di cui al presente
regolamento  non si applicano al personale della carriera diplomatica
che  presta  servizio  negli uffici di diretta collaborazione, per il
quale  restano  applicabili  le  disposizioni  dell'articolo  112 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85.
  2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento  economico  onnicomprensivo, determinato con la modalita'
di  cui  all'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993, ed articolato:
    a) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il responsabile del
servizio del controllo interno in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti  preposti  ad  ufficio di livello dirigenziale generale del
Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare
in  un  importo  non  superiore  alla  misura massima del trattamento
accessorio  spettante  ai  dirigenti  di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero;
    b)  per  il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario
particolare  del  Ministro,  e  per  i  componenti  del  Servizio del
Controllo  interno  in  una voce retributiva di importo non superiore
alla  misura  massima  del  trattamento  economico  fondamentale  dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed
in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima
del  trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali  non  generali  del Ministero. Per i dipendenti pubblici
tale  trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il
trattamento  economico  in  godimento.  Ai  capi dei predetti uffici,
dipendenti   da   pubbliche   amministrazioni,   che  optino  per  il
mantenimento  del  proprio  trattamento  economico  e' corrisposto un
emolumento   accessorio   determinato   con   le   modalita'  di  cui
all'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di
importo  non  superiore alla misura massima del trattamento economico
accessorio  spettante,  rispettivamente,  ai  dirigenti  degli uffici
dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
  3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati,
assegnati  agli  uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione  di  posizione in misura equivalente ai valori economici
massimi  attribuiti  ai  dirigenti  della stessa fascia del Ministero
nonche',   in   attesa   di   specifica   disposizione  contrattuale,
un'indennita'    sostitutiva   della   retribuzione   di   risultato,
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, su proposta
del  Capo  di  Gabinetto,  di  importo non superiore al cinquanta per
cento  della  retribuzione  di  posizione,  a fronte delle specifiche
responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
  4.  Il  trattamento  economico  del personale con contratto a tempo
determinato  e  di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa  e'  determinato  dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale  di  base  "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione
all'opera  del  Ministro"  dello  stato di previsione della spesa del
Ministero.
  5.  Al  personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita', degli obblighi di
reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle  conseguenti  ulteriori  prestazioni richieste dai responsabili
degli    uffici,    spettaun'indennita'    accessoria    di   diretta
collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione   della  produttivita'  ed  al  miglioramento  dei
servizi.  In  attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la
misura  dell'indennita'  e'  determinata con decreto del Ministro, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed  organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o  fuori  ruolo.  Si  applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al
venticinque per cento del contingente complessivo.
 
          Note all'art. 7:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  112 del
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 18 del
          1967:
              "Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
                a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario;
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo   si  considerano  rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
                a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
                b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
                c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
                d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
              La  componente  del  trattamento economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
              Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale.".
              - Il   testo   dell'art.   14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4.
              - Il  testo del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto
          legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 5.
              - Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 17 della
          citata legge n. 127 del 1997:
              "Nel  caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
          dispongano   l'utilizzazione   presso   le  amministrazioni
          pubbliche  di  un  contingente di personale in posizione di
          fuori   ruolo   o   di   comando,   le  amministrazioni  di
          appartenenza  sono  tenute  ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta.".