Art. 8.
               Segreterie dei Sottosegretari di Stato

  1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della  segreteria,  sono  assegnate,  al  di  fuori  del  contingente
complessivo  di  cui  all'articolo  5, comma 1, fino ad un massimo di
otto  unita'  di  personale,  scelte  tra  i dipendenti del Ministero
ovvero  fra  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  in
posizione  di  aspettativa,  fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni  previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita'
di  scegliere  una  delle  otto  unita'  fra  estranei alle pubbliche
amministrazioni.