Art. 9.
                      Modalita' della gestione

  1.  La  gestione  degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici   individuali   e  le  indennita'  spettanti  al  personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio  e  di  rappresentanza  del  Ministro e dei Sottosegretari di
Stato,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  e per ogni altra spesa
occorrente  per  le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione
delle   risorse   umane   e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi
dell'articolo  14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29
del  1993,  alla  responsabilita'  del  Capo  di  Gabinetto, che puo'
delegare  i  relativi  adempimenti  ad  uno  dei  diplomatici  o  dei
dirigenti  assegnati  al  proprio  ufficio,  nonche'  avvalersi,  ove
ricorrano   le   condizioni  previste  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo  7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la
liquidazione   e  l'erogazione  delle  spese  da  imputare  ai  fondi
predetti.
  2.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per
l'attivita'  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
direzione   generale  del  personale  del  Ministero,  assegnando  le
necessarie unita' di personale.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma  1,  lettera b), del
          decreto  legislativo  n.  29  del 1993 e' riportato in note
          all'art. 4.
              - La    legge   7 agosto   1997,   n.   279,   concerne
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato", in particolare si trascrive il testo dell'art. 4:
              "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a
          carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
          struttura di servizio.
              2.  L'individuazione delle spese che sono svolte con le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
          pertinenza.".