Art. 9. Modalita' della gestione 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' riportato in note all'art. 4. - La legge 7 agosto 1997, n. 279, concerne "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", in particolare si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.".