Art. 2.
                         Criteri di calcolo
               della situazione economica equivalente
  1.  L'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 2.
                         Criteri di calcolo
               della situazione economica equivalente
  1. Ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni  agevolate  rileva
l'indicatore  della situazione economica equivalente, determinato con
riferimento  all'intero  nucleo  familiare quale risulta alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
  2. L'indicatore  della  situazione  economica equivalente (ISEE) e'
calcolato  come  rapporto tra l'indicatore della situazione economica
(ISE),  come  definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla
specifica  composizione  del nucleo familiare, desunto dalla scala di
equivalenza  riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109
del 1998.
  3. L'indicatore    della   situazione   economica   e'   la   somma
dell'indicatore  della  situazione  reddituale,  determinato ai sensi
dell'articolo   3,  e  del  venti  per  cento  dell'indicatore  della
situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.
  4. Gli  enti  competenti  alla disciplina delle prestazioni sociali
agevolate  possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione
economica   equivalente,   criteri   ulteriori   di   selezione   dei
beneficiari.
  5. Fatta  salva  l'unicita'  della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni
sociali  agevolate  possono  altresi'  tenere conto, nella disciplina
medesima,   di   rilevanti   variazioni  della  situazione  economica
verificatesi  successivamente  alla presentazione della dichiarazione
sostitutiva.
  6. La  determinazione  dei  valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente
all'applicazione  della  disposizione  dell'articolo  1-bis, comma 7,
rileva   unicamente  per  le  particolari  prestazioni  di  cui  alla
disposizione medesima.".
 
          Note all'art. 2, comma 2:
              -  La  tabella  2  del  citato  decreto  legislativo n.
          109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n.
          130/2000, e' la seguente:
                              La scala di equivalenza:
                  numero dei componenti 1, parametro 1,00;
                  numero dei componenti 2, parametro 1,57;
                  numero dei componenti 3, parametro 2,04;
                  numero dei componenti 4, parametro 2,46;
                  numero dei componenti 5, parametro 2,85;
              Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
              Maggiorazione  di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
          figli minori e di un solo genitore.
              Maggiorazione  di  0,5 per ogni componente con handicap
          psico-fisico  permanente  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge  5  febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore
          al 66%.
              Maggiorazione  di  0,2  per  nuclei familiari con figli
          minori,  in  cui  entrambi i genitori svolgono attivita' di
          lavoro e di impresa.