Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. 2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998. 3. L'indicatore della situazione economica e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4. 4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. 5. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresi' tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. 6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.".
Note all'art. 2, comma 2: - La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' la seguente: La scala di equivalenza: numero dei componenti 1, parametro 1,00; numero dei componenti 2, parametro 1,57; numero dei componenti 3, parametro 2,04; numero dei componenti 4, parametro 2,46; numero dei componenti 5, parametro 2,85; Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.