Art. 3.
               Indicatore della situazione reddituale
  1.  La  rubrica  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  7 maggio  1999, n. 221, e' sostituita dalla
seguente: "Indicatore della situazione reddituale".
  2.  Alla  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono
aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o
ultima  certificazione  si intendono la dichiarazione presentata o la
certificazione   consegnata   nell'anno   in   cui   si  presenta  la
dichiarazione   sostitutiva  unica,  relative  ai  redditi  dell'anno
precedente.   Se,  al  momento  in  cui  deve  essere  presentata  la
dichiarazione  sostitutiva  unica,  non  puo'  essere  presentata  la
dichiarazione   dei   redditi   o   non  e'  possibile  acquisire  la
certificazione,  relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi
riferimento   alla   dichiarazione  dei  redditi  presentata  o  alla
certificazione   consegnata   nell'anno   precedente.  E'  consentito
dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo
familiare,   quando   questi   nell'anno   solare   precedente   alla
dichiarazione  sostitutiva  unica  non ha percepito alcun reddito; in
tal  caso  sono  effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli
enti  erogatori,  ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e
successive  modificazioni,  volti ad accertare l'eventuale successiva
presentazione  della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della
certificazione sostitutiva;".
  3.  Alla  lettera  g)  del  comma 2 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le
parole:  "a  tale  ultima  data"  sono  aggiunte  le seguenti: ", ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del
contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".
  4.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  7 maggio  1999,  n.  221,  e'  inserito  il
seguente:
  "1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla
somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone
di  locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di
L. 10.000.000.  In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli
estremi  del  contratto  di  locazione  registrato  e l'ammontare del
canone.  Ai  fini  dell'applicazione  della  detrazione  del presente
comma:
    a) l'abitazione  di  residenza  del  nucleo e' quella nella quale
risiedono  i  componenti  del  nucleo  familiare  e  per  la quale il
contratto  di  locazione  e'  registrato  in  capo  ad almeno uno dei
componenti;
    b) se  i  componenti  del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei
criteri  di  cui  all'articolo  1-bis,  risultano  risiedere  in piu'
abitazioni  per  le  quali il contratto di locazione e' registrato in
capo  ad  alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra
le   suddette,   all'abitazione  individuata  dal  richiedente  nella
dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta
solo  in  quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione
si applica per detta quota.".
  5.  Il  comma  5  dell'articolo  3  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' soppresso.
 
          Note all'art. 3, comma 2:
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  citato  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 221/1999, come
          modificato   dal   presente   decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
              "Art.   3  (Criteri  di  valutazione  della  situazione
          reddituale).  - 1. L'indicatore della situazione reddituale
          e'  determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
          familiare:
                a)  il  reddito  complessivo  risultante  dall'ultima
          dichiarazione  presentata ai fini delle imposte sui redditi
          delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi
          alle  attivita'  indicate  dall'art. 2135 del codice civile
          svolte,  anche  in forma associata, dai soggetti produttori
          agricoli   titolari   di   partita   IVA,   obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso
          di    esonero    dall'obbligo    di   presentazione   della
          dichiarazione   dei   redditi   vanno   assunti  i  redditi
          imponibili    ai    fini   IRPEF   risultanti   dall'ultima
          certificazione   consegnata   dai  soggetti  erogatori. Per
          ultima dichiarazione o ultima certificazione si intedono la
          dichiarazione  presentata  o  la  certificazione consegnata
          nell'anno  in  cui si presenta la dichiarazione sostitutiva
          unica,  relative  ai  redditi  dell'anno precedente. Se, al
          momento  in  cui  deve  essere  presentata la dichiarazione
          sostitutiva   unica,   non   puo'   essere   presentata  la
          dichiarazione  dei  redditi o non e' possibile acquisire la
          certificazione,  relative  ai redditi dell'anno precedente,
          deve  farsi  riferimento  alla  dichiarazione  dei  redditi
          presentata   o  alla  certificazione  consegnata  nell'anno
          precedente.  E'  consentito dichiarare l'assenza di reddito
          di  un  soggetto  appartenente  al nucleo familiare, quando
          questi   nell'anno  solare  precedente  alla  dichiarazione
          sostitutiva  unica  non  ha percepito alcun reddito; in tal
          caso  sono  effettuati  specifici controlli dall'I.N.P.S. e
          dagli  enti  erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.
          109   del   1998,  e  successive  modificazioni,  volti  ad
          accertare   l'eventuale   successiva   presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   o   il   ricevimento  della
          certificazione sostitutiva;
                b)  i  redditi  di  lavoro  prestato  nelle  zone  di
          frontiera  e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
          nel territorio dello Stato;
                c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
          anche  in  forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
          alla  presentazione  della dichiarazione IVA; a tal fine va
          assunta  la  base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
          al  netto  dei  costi  del  personale  a  qualunque  titolo
          utilizzato;
                d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
          determinato  applicando  il tasso di rendimento medio annuo
          dei  titoli  decennali del Tesoro al complessivo patrimonio
          mobiliare  del  nucleo familiare individuato secondo quanto
          indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
              1-bis.  Qualora  il  nucleo  risieda  in  abitazione in
          locazione,  dalla somma dei suddetti elementi reddituali si
          detrae  il  valore  del  canone  di locazione annuo, fino a
          concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In
          tal  caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi
          del  contratto  di  locazione  registrato e l'ammontare del
          canone.  Ai  fini  dell'applicazione  della  detrazione del
          presente comma:
                a)  l'abitazione  di  residenza  del nucleo e' quella
          nella  quale  risiedono i componenti del nucleo familiare e
          per  la  quale  il  contratto di locazione e' registrato in
          capo ad almeno uno dei componenti;
                b)   se   i   componenti   del   nucleo,   in  virtu'
          dell'applicazione   dei  criteri  di  cui  all'art.  1-bis,
          risultano  risiedere  in  piu'  abitazioni  per le quali il
          contratto  di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei
          componenti   stessi,  la  detrazione  si  applica,  tra  le
          suddette,  all'abitazione  individuata  a  dal  richiedente
          nella  dichiarazione  sostitutiva unica; se il contratto di
          locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti
          del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
              2.   Ai   fini   della  determinazione  del  patrimonio
          mobiliare   devono  essere  considerate  le  componenti  di
          seguito  specificate,  possedute  alla data del 31 dicembre
          dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione
          sostitutiva di cui all'art. 6:
                a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
          quali  va  assunto il valore del saldo contabile attivo, al
          netto  degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno
          precedente    alla    presentazione   della   dichiarazione
          sostitutiva di cui all'art. 6;
                b)  titoli  di  Stato,  obbligazioni,  certificati di
          deposito  e  credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i
          quali  va assunto il valore nominale delle consistenze alla
          data di cui alla lettera a);
                c)  azioni  o  quote  di  organismi  di  investimento
          collettivo  di  risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto  redatto  dalla societa' di gestione alla data di
          cui alla lettera a);
                d)  partecipazioni  azionarie in societa' italiane ed
          estere  quotate  in  mercati regolamentati, per le quali va
          assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a)
          ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
                e)  partecipazioni  azionarie in societa' non quotate
          in  mercati  regolamentari e partecipazioni in societa' non
          azionarie,  per  le  quali  va'  assunto  il  valore  della
          frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla  data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
          di  cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo
          di  redazione  del  bilancio, determinato dalla somma delle
          rimanenze   finali   e   dal   costo  complessivo  di  beni
          ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche'
          degli altri cespiti o beni patrimoniali;
                f)  masse patrimoniali, costituite da somme di denaro
          o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
          soggetto  abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415
          del   1996,  per  le  quali  va  assunto  il  valore  delle
          consistenze  risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto,
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, dal
          gestore  del patrimonio anteriormente alla data di cui alla
          lettera a);
                g)  altri strumenti e rapporti finanziari per i quali
          va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
          a),  nonche'  contratti di animazione mista sulla vita e di
          capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi
          complessivamente  versati  a tale ultima data, ivi comprese
          le  polizze  a  premio unico anticipato per tutta la durata
          del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio
          versato;  sono  esclusi  i contratti di assicurazione mista
          sulla   vita   per  i  quali  alla  medesima  data  non  e'
          esercitabile il diritto di riscatto;
                h)  imprese  individuali  per  le quali va assunto il
          valore  del  patrimonio  netto,  determinato  con le stesse
          modalita' indicate alla precedente lettera e).
              3.   Per   i  rapporti  di  custodia,  amministrazione,
          deposito   e   gestione   cointestati   anche   a  soggetti
          appartenenti  a  nuclei  familiari diversi, il valore delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
              4.  Il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di cui
          all'art.  4,  comma 6,  del  decreto legislativo n. 109 del
          1998  individua  classi  di  valore  della  consistenza del
          complessivo  patrimonio  mobiliare del nucleo familiare; ai
          fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica
          equivalente  il valore del complessivo patrimonio mobiliare
          del  nucleo  familiare  di cui al comma 2 e' assunto per un
          importo  pari alla classe di valore piu' vicina per difetto
          all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
              5. (comma soppresso)".
          Note all'art. 3, comma 3:
              -  Per  la  lettera  g)  del  comma 2 dell'articolo del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          221/1999,   come   modificata   dal  presente  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  si veda in note
          all'art. 3, comma 2.