Art. 10
                        Trattamento economico

  1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento  economico  omnicomprensivo, determinato con la modalita'
di  cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,
ed articolato:
a) per  il  Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non
   superiore  al  trattamento  economico  fondamentale  spettante  al
   Segretario  generale  del Ministero ed in un emolumento accessorio
   da  fissare  in  un  importo non superiore alla misura massima del
   trattamento accessorio spettante al medesimo Segretario generale;
b) per  il  Capo  dell'ufficio  legislativo  e  per il Presidente del
   collegio  preposto  al  servizio  di controllo interno in una voce
   retributiva   di  importo  non  superiore  a  quello  massimo  del
   trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad
   ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati
   ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 4, del decreto legislativo n.
   29/1993,  ed  in un emolumento accessorio da fissare in un importo
   non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento accessorio
   spettante  ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali dello
   stesso Ministero;
c) per  il  Capo  della  segreteria  del  Ministro, per il segretario
   particolare   del  Ministro,  per  i  capi  delle  segreterie  dei
   Sottosegretari  di  Stato  in  una voce retributiva di importo non
   superiore   alla   misura   massima   del   trattamento  economico
   fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad ufficio dirigenziale di
   livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non
   superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante
   ai  dirigenti  titolari  di  uffici  dirigenziali non generali del
   Ministero.
  2.  Per  i  dipendenti pubblici di cui alle lettere a), b) e c) del
comma  1,  tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra, per la
differenza,  il  trattamento  economico  in  godimento. Ai capi degli
uffici   di   diretta   collaborazione,   dipendenti   da   pubbliche
amministrazioni,   che   optino   per  il  mantenimento  del  proprio
trattamento   economico   e'  corrisposto  un  emolumento  accessorio
determinato  con  le  modalita'  di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto  legislativo n. 29/1993, di importo non superiore alla misura
massima  del  trattamento  economico  spettante,  rispettivamente, al
Segretario   generale   del  Ministero,  ai  dirigenti  degli  uffici
dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli uffici di
livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
  3.  Al  capo  dell'ufficio  stampa  del  Ministro e' corrisposto un
trattamento  economico  conforme  a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo  nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore
capo.
  4.  Ai  dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli
uffici  di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di
posizione   in   misura   equivalente  ai  valori  economici  massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa   di   specifica   disposizione   contrattuale,  un'indennita'
sostitutiva  della retribuzione di risultato, determinata con decreto
del  Ministro  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica su proposta del Capo di Gabinetto, di
importo  non  superiore  al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione,   a   fronte  delle  specifiche  responsabilita'  connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta,  della  disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita'
della prestazione individuale.
  5.  Al  personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita', degli obblighi di
reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle  conseguenti  ulteriori  prestazioni richieste dai responsabili
degli    uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di   diretta
collaborazione,  sostitutiva  degli  istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione   della  produttivita'  ed  al  miglioramento  dei
servizi.  In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura
dell'indennita'  e'  determinata  ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29/1993.
  6.  Il  trattamento  economico  del personale con contratto a tempo
determinato  e  di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa  e'  determinato  dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico.  Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge   funzioni   equivalenti;   il   relativo  onere  grava  sugli
stanziamenti  dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di
diretta   collaborazione  all'opera  del  Ministro"  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero.
  7. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso,
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  l'art.  14,  comma  2,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.
              -  Per  l'art.  19,  comma  4,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note all'art. 8.