Art. 11
                      Modalita' della gestione

  1.  Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di
responsabilita'.
  2.  La  gestione  degli  stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici   individuali   e  le  indennita'  spettanti  al  personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di
viaggio  e  di  rappresentanza  del  Ministro e dei Sottosegretari di
Stato,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  e per ogni altra spesa
occorrente  per  le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione
delle   risorse   umane   e  strumentali,  e'  attribuita,  ai  sensi
dell'articolo  14,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo n.
29/1993,   alla   responsabilita'   del   Capo   di   Gabinetto.  Con
provvedimento   del   Ministro   i  relativi  adempimenti,  ai  sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997, n. 279,
possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione
e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
  3.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale necessari per
l'attivita'  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  provvede  la
direzione  per  gli  affari  generali  e del personale del Ministero,
assegnando  unita'  di  personale  ricomprese  nell'area  A  e  B del
contratto  collettivo  nazionale  per  il  personale del comparto dei
Ministeri  per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999,  in  numero non superiore al 10% delle unita' addette agli
uffici  di  diretta collaborazione di cui all'articolo 2. La predetta
direzione  generale  del  Ministero  fornisce  le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Cardinale, Ministro delle comunicazioni
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 331
 
          Note all'art. 11:
              -  Il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato".
              -  Per  l'art.  14,  comma  1,  lettera b), del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, si vedano note alle
          premesse.
              -  L'art.  4  del  citato  decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e' il seguente:
              "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni  di  strutture,  la gestione di talune spese a
          carattere    strumentale,   comuni   a   piu'   centri   di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero,  puo'  essere  affidata  ad  un  unico ufficio o
          struttura di servizio.
              2.  L'individuazione delle spese che sono svolte con le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,   con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa  ai  quali  le  spese  comuni  sono riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione   unificata,   possa   procedere,   anche  in  via
          continuativa,  all'esecuzione delle spese e all'imputazione
          delle   stesse   all'unita'   previsionale   di  rispettiva
          pertinenza".