Art. 11 Modalita' della gestione 1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unita' di personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. La predetta direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 331
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato". - Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse. - L'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente: "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza".