Art. 2
                  Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) Ufficio legislativo;
c) Servizio del controllo interno;
d) Ufficio stampa;
e) Segreteria del Ministro;
f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
  2.  Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze
di  supporto  dell'organo  di  direzione  politica  e di raccordo tra
questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo n. 29/1993.
  3.  La  segreteria  del  Ministro  e  l'Ufficio stampa operano alle
dirette  dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di
Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
 
          Nota all'art. 2:
              -   Per   gli  articoli  3  e  14  del  citato  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, si vedano note alle
          premesse.