Art. 2 Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti: a) Ufficio di Gabinetto; b) Ufficio legislativo; c) Servizio del controllo interno; d) Ufficio stampa; e) Segreteria del Ministro; f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993. 3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
Nota all'art. 2: - Per gli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.