Art. 3 Gabinetto 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto puo' nominare un vice Capo di Gabinetto. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attivita' di coordinamento fra i diversi uffici di diretta collaborazione nonche' di raccordo con gli organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti: a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare dagli organi di gestione; b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi; c) i rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorita' indipendenti; d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro; e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del Presidente della Repubblica; f) l'attivita' svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed internazionali. 5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Nota all'art. 3: - L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", e' il seguente: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti".