Art. 3
                              Gabinetto

  1.  Il  Capo  di  Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee
alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni   da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
  2.  Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto puo' nominare un
vice Capo di Gabinetto.
  3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attivita' di
coordinamento  fra i diversi uffici di diretta collaborazione nonche'
di  raccordo  con  gli  organi dell'amministrazione, anche al fine di
garantire  il  rispetto  del principio di distinzione tra funzioni di
indirizzo e compiti di gestione.
  4.   L'Ufficio   di   Gabinetto   coadiuva  il  Capo  di  Gabinetto
nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:
a) la  definizione  degli  obiettivi e dei programmi da attuare dagli
   organi di gestione;
b) l'assegnazione  e  la  ripartizione  da  parte  del Ministro delle
   risorse  ai  dirigenti  preposti ai centri di responsabilita', ivi
   comprese  quelle  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
   agosto  1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati
   effettuata  dal  servizio  di controllo interno e della tempestiva
   adozione degli eventuali interventi correttivi;
c) i  rapporti  con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
   con le altre Autorita' indipendenti;
d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;
e) le  onorificenze,  i patrocini, i comitati, gli alti patronati del
   Presidente della Repubblica;
f) l'attivita'  svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro
   nelle sedi comunitarie ed internazionali.
  5.  L'organizzazione  degli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di
Gabinetto.
 
          Nota all'art. 3:
              -  L'art.  3  del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279,  recante: "Individuazione delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato", e' il seguente:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e  il  responsabile  della  gestione  e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti".