Art. 4
                         Ufficio legislativo

  l.  Il  Capo  dell'ufficio  legislativo  e' scelto tra i magistrati
ovvero  tra  gli  avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i
dirigenti   di   prima   fascia   dello  Stato  dotati  di  specifica
professionalita'  nonche'  tra  i  professori universitari in materie
giuridiche.
  2.  Il  Capo  dell'ufficio  legislativo puo' affidare l'incarico di
vice capo dell'ufficio ad uno dei dirigenti di cui all'articolo 8.
  3. L'ufficio legislativo esercita le attivita' relative:
a) alla   redazione   degli   schemi  di  provvedimenti  legislativi,
   regolamentari  e  normativi  in  genere,  riguardanti  l'attivita'
   istituzionale  del  Ministero,  anche  sulla  base degli elaborati
   predisposti dagli organi centrali;
b) all'esame  dei  provvedimenti  d'iniziativa  di  altri Ministeri o
   d'iniziativa  parlamentare  curando  i  rapporti con la Presidenza
   della Repubblica, con gli uffici del Parlamento, con la Presidenza
   del  Consiglio  dei  Ministri nonche' le concertazioni e le intese
   necessarie con le altre amministrazioni;
c) allo  svolgimento  dei  lavori  parlamentari anche con riferimento
   agli atti di sindacato ispettivo;
d) alla  predisposizione  degli  elementi per gli interventi in causa
   dell'amministrazione  nei  giudizi davanti alla Corte di giustizia
   dell'Unione  europea,  alla  Corte  costituzionale  e  alle  altre
   giurisdizioni nazionali e internazionali;
e) all'esame   delle  relazioni  predisposte  dagli  organi  centrali
   competenti, concernenti i ricorsi straordinari al Presidente della
   Repubblica;
f) alla formulazione di pareri su richiesta del Ministro, del Capo di
   Gabinetto,  del  Segretario  generale e dei dirigenti generali del
   Ministero.
  4.  Nella  predisposizione  dei provvedimenti a carattere normativo
l'ufficio   legislativo   ne  approfondisce  gli  aspetti  di  ordine
giuridico,  economico, finanziario, sociale, e amministrativo curando
la  qualita' del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della
fattibilita'   della   regolamentazione   e   lo   snellimento  e  la
semplificazione normativa.