Art. 4 Ufficio legislativo l. Il Capo dell'ufficio legislativo e' scelto tra i magistrati ovvero tra gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato dotati di specifica professionalita' nonche' tra i professori universitari in materie giuridiche. 2. Il Capo dell'ufficio legislativo puo' affidare l'incarico di vice capo dell'ufficio ad uno dei dirigenti di cui all'articolo 8. 3. L'ufficio legislativo esercita le attivita' relative: a) alla redazione degli schemi di provvedimenti legislativi, regolamentari e normativi in genere, riguardanti l'attivita' istituzionale del Ministero, anche sulla base degli elaborati predisposti dagli organi centrali; b) all'esame dei provvedimenti d'iniziativa di altri Ministeri o d'iniziativa parlamentare curando i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con gli uffici del Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni; c) allo svolgimento dei lavori parlamentari anche con riferimento agli atti di sindacato ispettivo; d) alla predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'amministrazione nei giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali; e) all'esame delle relazioni predisposte dagli organi centrali competenti, concernenti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; f) alla formulazione di pareri su richiesta del Ministro, del Capo di Gabinetto, del Segretario generale e dei dirigenti generali del Ministero. 4. Nella predisposizione dei provvedimenti a carattere normativo l'ufficio legislativo ne approfondisce gli aspetti di ordine giuridico, economico, finanziario, sociale, e amministrativo curando la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione e lo snellimento e la semplificazione normativa.