Art. 8
          Personale degli uffici di diretta collaborazione

  1.   Il   contingente   di   personale   degli  uffici  di  diretta
collaborazione,  ad esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma
7, e' stabilito complessivamente in novantadue unita' di cui non piu'
di   tredici  aventi  qualifica  dirigenziale.  Nei  limiti  di  tale
contingente  il  Ministro,  con  proprio  provvedimento  individua  i
dipendenti   da  assegnare  agli  uffici  di  diretta  collaborazione
scegliendoli  prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero
di altre amministrazioni pubbliche, nonche' collaboratori assunti con
contratto  a  tempo determinato, esperti o consulenti per particolari
professionalita' o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso
al  personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali
e   professionali,  con  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  nel  rispetto del criterio dell'invarianza della spesa
di  cui  all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993
il cui numero non puo' superare il 20% del contingente sopraindicato;
la  durata  massima  di tali incarichi e' limitata alla permanenza in
carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma
restando  la  possibilita' di revoca anticipata per il venir meno del
rapporto fiduciario.
  2.  Gli  incarichi  dirigenziali  di  cui  al comma 1, concorrono a
determinare     il     limite     degli     incarichi     conferibili
dall'amministrazione  a  norma  dell'articolo 5, comma 6, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, e sono
attribuiti  anche  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 6, del decreto
legislativo n. 29/1993.
  3.  Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo
di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'ufficio  legislativo,  dal Capo della
Segreteria  particolare  del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro,  dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del
servizio  di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto
al  contingente  di  cui  al  comma  1.  I predetti soggetti, qualora
dirigenti  appartenenti  al  ruolo  unico  sono  incaricati  ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993.
  4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed  organismi  pubblici  e  istituzionali,  assegnato  agli uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o  fuori  ruolo.  Si  applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio  1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al
venticinque per cento del contingente complessivo.
 
          Note all'art. 8:
              -   Per   l'art.   14,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, si vedano note alle
          premesse.
              -  L'art.  5, comma 6, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 febbraio 1999, n. 150, recante: "Regolamento
          recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta
          del  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  amministrazioni
          statali,  anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione  del  componente  del  Comitato di garanti", e' il
          seguente:
                "6.  Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
          dirigenti   inseriti  nel  ruolo  unico  nel  limite  delle
          dotazioni  organiche  dei due livelli dirigenziali definite
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          incrementate  da  un  numero  di unita' corrispondente agli
          altri  incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
          dall'ordinamento".
              -  L'art.  19 del citato decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il trattamento  economico  puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
              -  L'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
          127,   recante:   "Misure   urgenti   per   lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo", e' il seguente:
              "14.   Nel   caso   in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta".