Art. 9 Segreteria del Sottosegretario di Stato 1. La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e l'amministrazione. 2. La segreteria e' costituita dal Capo della segreteria e da un numero di unita' non superiore a otto non ricomprese nel contingente complessivo di novantadue unita' di cui all'articolo 8, comma 1, scelte fra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unita' possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.