Art. 9
               Segreteria del Sottosegretario di Stato

  1.   La  segreteria  del  Sottosegretario  di  Stato  ha  esclusive
competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e
l'amministrazione.
  2.  La  segreteria  e' costituita dal Capo della segreteria e da un
numero  di unita' non superiore a otto non ricomprese nel contingente
complessivo  di  novantadue  unita'  di  cui all'articolo 8, comma 1,
scelte  fra  i  dipendenti  del  Ministero ovvero fra i dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando,
fuori  ruolo  o  altre  analoghe  posizioni  previste  dai rispettivi
ordinamenti.
  3.  Il  Capo  della  segreteria  ed  una delle altre unita' possono
essere  scelti  dai  Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche
amministrazioni.