IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  emanato  con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
  Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla
legge  14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale
in materia di I.V.A. per i produttori agricoli;
  Visto  l'articolo  8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di operare alcuni
interventi  in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di
compensare   le  variazioni  dell'incidenza  sui  prezzi  al  consumo
derivanti  dall'andamento  dei  prezzi internazionali del petrolio, e
per  l'effetto avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le
imprese  che  utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie  attivita',  agevolando  quindi  la  ripresa  dell'economia e
dell'occupazione;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla media europea
dei  prezzi  dei  medicinali e la decorrenza delle nuove modalita' di
rimborso ai farmacisti dei medicinali stessi;
  Ritenuta,  in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
differire  l'applicazione del contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure
tecnico-amministrative,  con  particolare riguardo a quelle destinate
ad agevolare il piu' possibile le modalita' di versamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanita' e
del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con il Ministro delle
attivita' produttive;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Disposizioni in materia di accise

  1.  Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000
tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del
progetto-pilota  triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni, nel testo previgente a
quello  modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano
immessi  in  consumo  entro  il  30 settembre 2001, i quantitativi di
"biodiesel"  esente  complessivamente  non  immessi  in  consumo  nei
periodi  1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000
e  1o  luglio  2000-30  giugno  2001.  In  caso di rinuncia, totale o
parziale,  alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte
di  un  beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
  2.  Le  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.
  3.  Per  il  periodo  1o  luglio  2001-30 settembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita'  di  erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14
aprile 2000, n. 92.
  4.  A  decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'accisa   sul  gas  metano,  stabilita  con  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e  successive  modificazioni,  e'  ridotta  del  40 per cento per gli
utilizzatori   industriali,   termoelettrici   esclusi,  con  consumi
superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
  5.  A  decorrere  dal  1o  luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta di L.
100.000 per mille litri di prodotto.
  6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c)  agli  enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il 31 ottobre 2001, e'
eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30
settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare
la  variazione  del  prezzo  di  vendita  al  consumo del gasolio per
autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive,  purche'  lo  scostamento del medesimo prezzo che risulti
alla  fine  del  trimestre,  rispetto  al prezzo rilevato nella prima
settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o
in  meno  dell'ammontare  di  tale riduzione. Con il medesimo decreto
vengono,   altresi',   stabilite  le  modalita'  per  la  regolazione
contabile dei crediti di imposta.
  8.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre
2001,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti
le  attivita'  di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
  9.  Per  il  periodo  1o luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare
della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal
comma  4  dell'articolo  12  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive  modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro di gasolio
usato  come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.
  10.  Per  il  periodo  dal  1o  luglio  2001  al 30 settembre 2001,
l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive modificazioni, e' aumentata di L. 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.