Art. 2

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della
graduatoria,  da  effettuare  con  periodicita'  annuale  entro il 31
maggio  di  ciascun  anno,  avviene  inserendo nello scaglione di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  gli  idonei dei concorsi a
cattedre  e  posti,  per  titoli  ed esami e i possessori dei diplomi
rilasciati   dalle   scuole   di   specializzazione  all'insegnamento
secondario.
  2.  Nella  integrazione  della  graduatoria  di  cui al comma 1, il
personale  gia'  inserito  nelle  graduatorie  permanenti che intende
aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per
la  prima  volta  e'  graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in
base  ai  titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della
tabella  annessa  quale allegato A al regolamento di cui all'articolo
1,  comma  2. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000
nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per
il servizio prestato nelle scuole statali.
  3.  L'articolo  401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come  modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999,
n.  124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento
delle  graduatorie  si  realizza sulla base del punteggio spettante a
ciascun  candidato  con  la  salvaguardia,  in  posizione di parita',
dell'anzianita' di iscrizione in graduatoria.