Art. 3

  1.  Le  variazioni  del  numero  degli  alunni iscritti in ciascuna
istituzione  scolastica,  verificate  nella  fase di adeguamento alla
situazione  di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi
autorizzate  in  organico  di  diritto dal dirigente territorialmente
competente.   Incrementi   del  numero  delle  classi,  eventualmente
indispensabili,  sono  disposti  dal  competente dirigente scolastico
secondo  i  parametri  di  cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione  24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1998,  e  successive
integrazioni.
  2.  I  posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di
classe  di  cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione
dei  posti  e delle cattedre, anche costituiti tra piu' scuole, cosi'
come deteminate nell'organico di ciascun anno.
  3.  La  formazione  di  classi  di cui al comma 1 e' comunicata dal
dirigente  scolastico  al dirigente territorialmente competente entro
il  10  luglio  di  ciascun  anno  per la copertura, nella fase delle
utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato
possibile  coprire  con  personale  a  disposizione all'interno della
stessa istituzione scolastica.