Art. 4

  1.   Le  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di
utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  e  comunque  quelli di
durata  annuale  riguardanti  il  personale  di  ruolo, devono essere
completati  entro  il  31  luglio  di ciascun anno. A regime entro lo
stesso  termine  devono  essere conferiti gli incarichi di presidenza
delle  istituzioni  scolastiche.  Entro  la medesima data i dirigenti
territorialmente   competenti  procedono  altresi'  alle  nomine  dei
supplenti   annuali,  e  fino  al  termine  dell'attivita'  didattica
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
  2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i  dirigenti scolastici
provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle
attivita'   didattiche   attingendo   alle   graduatorie   permanenti
provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie,
il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima  fascia,  in  conformita'  ai  nuovi  criteri  definiti  per le
graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
  3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai
commi  1  e  2  e'  fissato  al  31  agosto  2001.  Il termine di cui
all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.