Art. 4 1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attivita' didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. 2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2. 3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.