Art. 2.
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 22  del  decreto  legislativo
22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  A  decorrere  dalla  data del 1o luglio 2001 e fino alla
data  del  30 giugno  2003,  le  imprese  che intendono esercitare la
professione  di  autotrasportatore  di cose per conto di terzi devono
possedere  i  requisiti  di  onorabilita',  capacita'  finanziaria  e
capacita'    professionale,    essere    iscritte    all'albo   degli
autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito,
per  cessione  d'azienda,  imprese  di  autotrasporto ovvero l'intero
parco  veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di
titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".