Art. 2. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e capacita' professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attivita'.".