Art. 2. 
              Trasferimento di funzioni amministrative 
  1. Sono trasferite alla regione tutte  le  funzioni  amministrative
relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle  relative
alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino. 
  2. Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative
inerenti alle grandi derivazioni. 
  3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative
alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge  5  marzo  1963,  n.
366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a
modalita' preventivamente stabilite. 
 
          Nota all'art. 2:
              -  La  legge  5 marzo 1963, n. 366, e' citata alla nota
          all'art. 1.