Art. 3.
                   Funzioni conferite alla regione
  1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente
indicate  nell'articolo  88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
  2.  Lo  Stato  emana,  d'intesa con la regione, le direttive di cui
all'articolo 88,   comma  1,  lettera  p),  del  decreto  legislativo
31 marzo  1998,  n.  112,  per  quanto  riguarda  le  concessioni  di
derivazione  d'acqua  interessanti  il  territorio del Friuli-Venezia
Giulia.
 
          Nota all'art. 3:
              -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112
          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo   I  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  e'  stato
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 77 alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  92  del  21 aprile 1998. Si riporta il testo
          dell'art. 88 della legge medesima:
              "Art.  88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
                a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
                b) alla  programmazione  ed  al  finanziamento  degli
          interventi di difesa del suolo;
                c) alla  determinazione di criteri, metodi e standard
          di  raccolta  elaborazione  e  consultazione dei dati, alla
          definizione    di   modalita'   di   coordinamento   e   di
          collaborazione   tra   i  soggetti  pubblici  operanti  nel
          settore,  nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
          e  studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle
          condizioni  generali  di  rischio;  alla  valutazione degli
          effetti   conseguenti   alla   esecuzione  dei  piani,  dei
          programmi  e  dei  progetti su scala nazionale di opere del
          settore della difesa del suolo;
                d) alle  direttive  generali  e  di  settore  per  il
          censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
          disciplina  dell'economia  idrica e per la protezione delle
          acque dall'inquinamento;
                e) alla  formazione  del  bilancio  idrico  nazionale
          sulla scorta di quelli di bacino;
                f) alle  metodologie  generali  per la programmazione
          della  razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle
          linee  di  programmazione  degli  usi plurimi delle risorse
          idriche;
                g)  alle  direttive  e  ai  parametri  tecnici per la
          individuazione  delle  aree  a  rischio di crisi idrica con
          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
                h) ai  criteri  per  la  gestione del servizio idrico
          integrato  come  definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36;
                i) alla  definizione  dei  livelli minimi dei servizi
          che  devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
          ottimale  di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36,  nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
          gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
          di accumulo per usi diversi da quello potabile;
                l)  alla  definizione  di  meccanismi  ed istituti di
          conguaglio  a  livello  di  bacino ai fini del riequilibrio
          tariffario;
                m) ai  criteri e agli indirizzi per la programmazione
          dei  trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il
          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di
          acqua  tra  regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
          di riferimento dei bacini idrografici;
                n) ai   compiti  fissati  dall'art.  17  della  legge
          5 gennaio  1994,  n. 36, in particolare alla adozione delle
          iniziative   per  la  realizzazione  delle  opere  e  degli
          interventi di trasferimento di acqua;
                o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
          dell'utilizzazione    delle   acque   destinate   a   scopi
          idroelettrici  ai  sensi  e  nei  limiti di cui all'art. 30
          della  legge  5 gennaio  1994, n. 36, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 29, comma 3;
                p) alle  direttive  sulla gestione del demanio idrico
          anche   volte   a   garantire  omogeneita',  a  parita'  di
          condizioni,  nel  rilascio delle concessioni di derivazione
          di  acqua,  secondo  i principi stabiliti dall'art. 1 della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36;
                q) alla  definizione ed all'aggiornamento dei criteri
          e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto
          dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
                r) alla   definizione  del  metodo  normalizzato  per
          definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
          riferimento del servizio idrico;
                s) alle  attivita'  di vigilanza e controllo indicate
          dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
                t)  all'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini
          idrografici nazionali e interregionali;
                u) all'esercizio  dei  poteri  sostitutivi in caso di
          mancata  istituzione da parte delle regioni delle autorita'
          di  bacino  di  rilievo  interregionale di cui all'art. 15,
          comma  4,  della  legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
          poteri  sostitutivi  di  cui agli articoli 18, comma 2, 19,
          comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
                v) all'emanazione  della  normativa  tecnica relativa
          alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento
          e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
          capacita' di invaso;
                z)  alla determinazione di criteri, metodi e standard
          volti   a   garantire   omogeneita'   delle  condizioni  di
          salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
                aa)  agli  indirizzi  generali  ed  ai criteri per la
          difesa delle coste;
                bb)  alla  vigilanza  sull'ente  autonomo  acquedotto
          pugliese.
            2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita
          la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di
          cui  alle  lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita
          la conferenza Stato-regioni.".