Art. 4. Trasferimento degli uffici 1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonche' gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1o luglio 2001. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonche' nei contratti di locazione degli im-mobili. 2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza puo' avvalersi degli uffici della regione.