Art. 4.
                     Trasferimento degli uffici
  1.  Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche
e  per  le  derivazioni  degli  uffici  del genio civile e gli uffici
periferici  del  Dipartimento  dei servizi tecnici nazionali, nonche'
gli  uffici  dell'amministrazione  finanziaria relativi alla gestione
del  demanio  idrico,  a  decorrere  dal  1o luglio  2001. La regione
subentra  nella  proprieta'  delle  attrezzature e degli arredi degli
uffici   trasferiti,   nonche'   nei  contratti  di  locazione  degli
im-mobili.
  2.  Lo  Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che
rimangono  di  sua  competenza  puo'  avvalersi  degli  uffici  della
regione.