Art. 5
                          Consegna dei beni

  1.  I  beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi
descrittivi  compilati  d'intesa  tra  lo  Stato  e  la regione entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo
Stato  provvede  alla  consegna  dei beni alla regione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  I  processi  verbali  di  consegna,  sottoscritti  dalle parti,
costituiscono  titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e
per la intavolazione dei beni a favore della regione.
  3.  Tutti  gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari
per  l'attuazione  del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.
  4.  Il  trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori,
oneri  e  pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in
cui  essi  si  trovano  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  ed  alla data della consegna per quanto riguarda le opere in
corso  di  realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I
processi  relativi  ai  beni trasferiti ai sensi del presente decreto
sono  proseguiti  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  o  nei suoi
confronti.
  5.  I  proventi  e  le  spese  derivanti  dalla  gestione  dei beni
trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
  6.  I  proventi  introitati  in  relazione  alla  utilizzazione del
demanio  idrico  sono destinati, sentiti gli enti locali interessati,
al  finanziamento  degli interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto    idraulico   ed   idrogeologico   sulla   base   della
programmazione di settore.