Art. 6. 
                     Trasferimento del personale 
  1.  Il  personale  statale  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1  dell'articolo
4  presso  gli  uffici  indicati  dallo  stesso  comma,   previamente
individuato dalla competente amministrazione statale,  e'  trasferito
alla regione con effetto dalla medesima data e  con  onere  a  carico
della regione stessa. Con effetto dalla data del  1o  luglio  2001  e
secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto
personale  si  applicano  le  norme  legislative,   regolamentari   e
contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale
della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del
trattamento economico in godimento. 
  2. Fino a quando non sia  diversamente  disposto  dalla  rispettiva
normativa regionale, le sezioni di cui al  comma  1  dell'articolo  4
continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite  dalle  norme
in vigore attinenti le funzioni  di  competenza  della  regione,  ivi
comprese quelle ad essa delegate.