Art. 6. Trasferimento del personale 1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1o luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. 2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.