Art. 10.
                       Variazioni di bilancio
  1.  Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da
uno  ad  altro  capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera,
altresi',  le  variazioni  occorrenti  con  prelevamento dal fondo di
riserva.
  2.  Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la
competenza e viceversa.