Art. 11.
       Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni
  1. L'Autorita' puo' porre a carico del proprio bilancio:
    a) le  spese  di  rappresentanza,  intendendosi  per  tali quelle
fondate  sull'esigenza  di manifestarsi all'esterno e di intrattenere
pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini
istituzionali;
    b) le  spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni,
simposi,  tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni,
nonche'   alla   partecipazione   ai   medesimi  riferibile  ai  fini
istituzionali dell'Autorita'.
  2.  Le  missioni  in Italia e all'estero dei componenti l'Autorita'
sono  deliberate  dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti
sono autorizzate dal presidente.