Art. 11. Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni 1. L'Autorita' puo' porre a carico del proprio bilancio: a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali; b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonche' alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorita'. 2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorita' sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.