Art. 12.
               Spese per compensi a personale estraneo
  1.  Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del
personale estraneo:
    a)  nei  casi  previsti  dall'articolo  4,  comma  6, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
    b) per  l'effettuazione  dei  compiti  di  studio,  consulenze  e
relativo  supporto  strumentale  che richiedano specifiche competenze
non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o
non   disponibili   all'interno   dell'Autorita'   al   momento   del
conferimento dell'incarico.
  2.  I  compensi  per  gli  esperti  iscritti  ad albi professionali
saranno  corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le
relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti
o  per  i  dipendenti  pubblici  sono stabiliti di volta in volta dal
consiglio dell'Autorita'. Il parere di congruita' di cui all'articolo
20 non e' richiesto.
  3.  I  compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione
del Presidente circa la regolarita' dello svolgimento dell'incarico e
sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.
 
          Nota all'art. 12:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge
          11 febbraio 1978, n. 109:
                "6.  Nell'ambito  della propria attivita' l'autorita'
          puo'  richiedere  alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
          altri  enti  aggiudicatori  o realizzatori, nonche' ad ogni
          altra  pubblica  amministrazione  e  ad  ogni  ente,  anche
          regionale,  impresa  o  persona  che  ne  sia  in possesso,
          documenti,  informazioni  e  chiarimenti  relativamente  ai
          lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
          incarichi  di  progettazione,  agli affidamenti dei lavori;
          anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
          puo  disporre ispezioni, avvalendosi del servizio ispettivo
          di  cui  al comma 10 e della collaborazione di altri organi
          dello  Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
          Tutte  le  notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
          imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
          tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
          dal  segreto  di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
          amministrazioni.      I      funzionari     dell'Autorita',
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".