Art. 12. Spese per compensi a personale estraneo 1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo: a) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorita' al momento del conferimento dell'incarico. 2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorita'. Il parere di congruita' di cui all'articolo 20 non e' richiesto. 3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarita' dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1978, n. 109: "6. Nell'ambito della propria attivita' l'autorita' puo' richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, puo disporre ispezioni, avvalendosi del servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".