Art. 14.
                      Liquidazione delle spese
  1. La liquidazione delle spese impegnate e' effettuata dal servizio
amministrativo previo accertamento della regolarita' delle forniture,
dei  lavori  eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e
dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
  2.  La  liquidazione delle indennita' e di ogni altra competenza ai
componenti dell'Autorita', al personale ed agli esperti e' effettuata
mediante   note   di   pagamento   individuali   o   collettive.  Con
deliberazioni   del   Consiglio  sono  stabilite  le  regole  per  la
liquidazione delle indennita' stesse.