Art. 14. Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese impegnate e' effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarita' delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2. La liquidazione delle indennita' e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorita', al personale ed agli esperti e' effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennita' stesse.