Art. 15.
                Rendiconto e controllo della gestione
  1.  Entro  novanta  giorni  dal termine dell'esercizio, il servizio
amministrazione  e  contabilita' predispone il rendiconto delle spese
impegnate  e  di  quelle  pagate, distinte per unita' previsionali di
base, anche adottando un sistema di contabilita' economica fondata su
rilevazioni   analitiche   per   centri   di   costo,  da  sottoporre
all'approvazione del Consiglio.
  2.  Il  rendiconto  e'  articolato  funzionalmente  sulla  base dei
programmi  e  degli  obiettivi  in  modo  da  consentire  un adeguato
controllo  di  gestione  ed  una  corretta programmazione finanziaria
dell'azione dell'Autorita', occorrendo, anche in corso di esercizio.
  3.   Nei   successivi   trenta  giorni,  il  rendiconto  approvato,
accompagnato   da   una  relazione  illustrativa  del  Presidente  e'
trasmesso,  per  il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, alla Corte dei conti.
  4.  La  relazione  illustrativa  di  cui  al  comma  3 contiene, in
particolare,  valutazioni  in  ordine alla regolarita', economicita',
efficienza  ed  efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e
ai risultati raggiunti.