Art. 16. Spese per i servizi in economia 1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 16: - L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, e' riportato in note alle premesse.