Art. 16.
                   Spese per i servizi in economia
  1.  Per  le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi
da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
 
          Nota all'art. 16:
              -  L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  23  dicembre 1999, e' riportato in note alle
          premesse.