Art. 17.
                      Servizio di cassa interno
  1.  Il  Presidente  puo'  autorizzare,  previa  determinazione  del
Consiglio,  l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico
di  economo-cassiere  e' conferito dal Presidente ad un dipendente in
servizio  presso  l'Autorita' per un periodo non superiore a due anni
ed e' rinnovabile.
  2.   L'economo-cassiere,   inquadrato   nella  segreteria  tecnica,
gestisce  il  fondo  di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di
norma,  al  pagamento  delle minute spese di ufficio, delle spese per
piccole  riparazioni  e  manutenzione di mobili e locali, delle spese
postali,  per  l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche,
nonche'   al   noleggio   delle  vetture  necessarie  per  i  compiti
istituzionali dell'Autorita'.