Art. 17. Servizio di cassa interno 1. Il Presidente puo' autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorita' per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile. 2. L'economo-cassiere, inquadrato nella segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'articolo 13 con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonche' al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorita'.