Art. 19.
                        Manutenzione dei beni
  1.   L'economo-cassiere   svolge  le  funzioni  del  consegnatario.
Provvede  direttamente  alla  manutenzione  dei  beni,  arredamenti e
materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione
dei servizi appaltati.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene:
    a) un  registro  d'inventario  per  i mobili e le attrezzature in
dotazione agli uffici;
    b) un  registro  di  carico  e scarico per il materiale di facile
consumo.