Art. 19. Manutenzione dei beni 1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene: a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici; b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.