Art. 2. Principi fondamentali 1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalita' nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico: a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure; b) individuazione delle competenze e delle responsabilita'; c) autonomia di gestione dei centri di responsabilita' gestionale; d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione; e) annualita', unita', universalita', integrita', pubblicita', veridicita' e specificazione dei bilanci; f) equilibrio tra le entrate e le spese; g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali; h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione; 2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali e' costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Autorita'.