Art. 2.
                        Principi fondamentali
  1.  Il  presente  regolamento  persegue  le  seguenti finalita' nel
rispetto  dei  principi  fondamentali  vigenti in tema di ordinamento
finanziario pubblico:
    a) legalita',  pubblicita'  e  trasparenza  degli  atti  e  delle
procedure;
    b) individuazione delle competenze e delle responsabilita';
    c)   autonomia   di   gestione   dei  centri  di  responsabilita'
gestionale;
    d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
    e) annualita',  unita',  universalita',  integrita', pubblicita',
veridicita' e specificazione dei bilanci;
    f) equilibrio tra le entrate e le spese;
    g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
    h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;
  2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico
richiamo  nel  presente  regolamento,  le  linee  guida alle quali e'
costantemente ispirata l'attivita' amministrativa dell'Autorita'.