Art. 20. Norme contrattuali di carattere generale 1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento. 2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e degli elementi essenziali del contratto sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformita' dei principi generali stabiliti per l'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione. 3. I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessita' o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa. 4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruita' dei prezzi e' compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessita' tecnica potra' essere altresi' acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato. 5. Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorita' puo' avvalersi della facolta' di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.