Art. 20.
              Norme contrattuali di carattere generale
  1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale
si  applicano  limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa
comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
  2.  Nell'ambito  degli  indirizzi  e  dei  programmi  definiti  dal
Consiglio,  il  provvedimento  di  addivenire al contratto, la scelta
della  forma  di  contrattazione  e  degli  elementi  essenziali  del
contratto  sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di
valore  fissati  da  quest'ultimo,  dei dirigenti, in conformita' dei
principi   generali  stabiliti  per  l'attivita'  contrattuale  della
pubblica amministrazione.
  3.  I contratti hanno termine e durata certi e non possono comunque
superare,  anche  con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di
assoluta necessita' o convenienza da indicare nella relativa delibera
di autorizzazione della spesa.
  4.  Sempre  che  non  sia  diversamente  disposto  dalla  legge, la
valutazione  della  congruita'  dei prezzi e' compiuta dal Consiglio,
previa  acquisizione  del  parere  di  una commissione costituita con
provvedimento  del  Consiglio  stesso e composta da tre membri. Per i
lavori  di  particolare  complessita'  tecnica potra' essere altresi'
acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.
  5.  Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze
e  ritardi  nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
Nei  contratti  a  durata  pluriennale  o  ad esecuzione continuata o
periodica,  e  salvo  che  nei  casi espressamente disciplinati dalla
legge,  l'Autorita'  puo'  avvalersi  della facolta' di rinegoziare i
costi  a  proprio  favore,  al  verificarsi  di  condizioni od eventi
contrattualmente  predeterminati.  Tale clausola e' comunque prevista
per   l'ipotesi  in  cui  l'originaria  congruita'  dei  prezzi,  per
qualsiasi motivo, venga meno.