Art. 21. Collaudi e verifiche 1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal contratto, il quale puo' prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera. 2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorita' in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal presidente dell'Autorita'. 3. Il collaudo non puo' comunque essere effettuato da chi ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi ha partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto. 4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato. 5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreche' non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna deve procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.
Nota all'art. 21: - L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, e' riportato in note alle premesse.