Art. 21.
                        Collaudi e verifiche
  1.  Tutti  i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo
le  norme  stabilite  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia
finanziaria   e  contabilita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e  dal contratto, il quale puo' prevedere collaudi parziali
ed in corso d'opera.
  2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, dal
personale   dell'Autorita'   in  possesso  della  competenza  tecnica
necessaria,  ovvero,  qualora se ne ravvisi la necessita', da esperti
esterni  appositamente  incaricati.  La  nomina  dei  collaudatori e'
effettuata dal presidente dell'Autorita'.
  3.  Il  collaudo  non  puo'  comunque  essere  effettuato da chi ha
progettato,  diretto  o  sorvegliato  i  lavori,  ovvero  da  chi  ha
partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'importo  dei lavori o delle forniture non
superi  i  150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo puo' essere
sostituito  da  un  certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
responsabile   del  servizio  o  da  altro  dipendente  appositamente
incaricato.
  5.  Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle
forniture  di cui ai commi precedenti, sempreche' non sia possibile o
conveniente  procedere  al  collaudo secondo le modalita' e i criteri
ivi  previsti,  il  funzionario cui viene effettuata la consegna deve
procedere  ad  una  verifica della regolarita' e della corrispondenza
dei  beni  e  dei  servizi  acquistati  con  quelli ordinati. Di tale
corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.
 
          Nota all'art. 21:
              -  L'argomento del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  23  dicembre 1999, e' riportato in note alle
          premesse.