Art. 22. Controllo interno 1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.
Nota all'art. 22: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".