Art. 22.
                          Controllo interno
  1.  La  corretta  ed  economica  gestione  dei  beni  e dei servizi
acquistati  viene verificata a cura del servizio di controllo interno
istituito  ai  sensi  del  decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.
286,  che  effettua  le  valutazioni  determinate  dal  Consiglio  in
conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.
 
          Nota all'art. 22:
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".