Art. 7.
           Esercizio finanziario e bilancio di previsione
  1. L'esercizio finanziario dell'Autorita' ha la durata di un anno e
coincide con l'anno solare.
  2.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  sulla  base del bilancio
annuale di previsione.
  3.  Fatto  salvo il principio dell'unita' del bilancio, la relativa
gestione   si   attua   attraverso   i   centri   di  responsabilita'
amministrativa,  per  la  cui  individuazione  si richiama, in quanto
applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca:
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato".