Art. 7. Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario dell'Autorita' ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. 3. Fatto salvo il principio dell'unita' del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilita' amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Nota all'art. 7: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".