Art. 8. Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione 1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 2. Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio. 3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. 4. Le entrate e le spese dell'Autorita', suddivise per centri di responsabilita' amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468: "Art. 6 (Classificazione delle entrate e delle spese). - Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) unita' previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; c) categorie, secondo la natura dei cespiti; d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini; b) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente e unita' relative alla spesa in conto capitale. Le unita' relative alla spesa corrente sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento e unita' per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita' di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonche' quelle per interventi comprendono tutte le altre spese; c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonche' secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa i capitoli sono analiticamente ripartiti in articoli, secondo le finalita', e sono adeguatamente motivate le variazioni annuali delle somme proposte per ciascun articolo. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, e' data distinta indicazione: 1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico); 2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto); 3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare); 4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato)".