Art. 9.
       Presentazione e approvazione del bilancio di previsione
  1.  Il  documento  di  programmazione  annuale  ed  il  progetto di
bilancio  di  previsione  con i relativi allegati sono sottoposti, su
proposta  del  dirigente  generale della segreteria tecnica, entro il
30 novembre  all'esame  del Consiglio che, con propria deliberazione,
li approva entro il 31 dicembre.