Art. 9. Presentazione e approvazione del bilancio di previsione 1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.