Art. 4.
                      Disposizione transitoria
  1.  Nelle  more dell'istituzione di apposita unita' previsionale di
base,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, sulla base delle
richieste  e  degli  elementi informativi disponibili, e' individuata
per  l'esercizio  finanziario  in corso, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di
risorse  utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle
somme  relative  a residui passivi di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".