Art. 6. Abrogazioni 1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: ",in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso", e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 30
Nota all'art. 6: - Per il riferimento agli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificati dal presente regolamento, si vedano le note all'art. 3.