Art. 6.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge
5 agosto  1978,  n.  468,  limitatamente  alle  parole:  ",in caso di
richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli
di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui
quello   di   provenienza  sia  stato  nel  frattempo  soppresso",  e
l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Visco,  Ministro  del  tesoro,  del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri  istituzionali  registro n. 8, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 30
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  riferimento  agli articoli 7 e 8 della legge
          5 agosto   1978,  n.  468,  come  modificati  dal  presente
          regolamento, si vedano le note all'art. 3.