Art. 6.
              Modalita' di erogazione delle prestazioni
  1.  L'assistito  riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di
assistenza  sanitaria,  prescritte  con  le  modalita' previste dalla
normativa  vigente,  incluse  nei  livelli  essenziali di assistenza,
efficaci  ed  appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della
malattia  dalla quale e' affetto e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti.
  2.  Gli assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente  regolamento  e  ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio
1999,  n.  329,  sono altresi' esentati dalla partecipazione al costo
delle  prestazioni  necessarie per l'inclusione nelle liste di attesa
per trapianto.
  3. Ferme restando le competenze della Commissione unica del farmaco
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e  successive  modificazioni,  le  regioni, sulla base del fabbisogno
della  propria popolazione, predispongono modalita' di acquisizione e
di  distribuzione  agli  interessati  dei  farmaci  specifici,  anche
mediante  la  fornitura  diretta  da  parte  dei servizi farmaceutici
pubblici.
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 reca
          il "Regolamento di individuazione delle malattie croniche e
          invalidanti  ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera a) del
          decreto  legislativo  29 aprile 1998 n. 124" e riporta, per
          ciascuna   delle   patologie  individuate,  le  prestazioni
          sanitarie   correlate,   erogabili   in   esenzione   dalla
          partecipazione al costo.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  30 giugno  1993,  n.  266  (Riordinamento  del
          Ministero  della  sanita',  a  norma  dell'art. 1, comma 1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
              "Art. 7 (Commissione unica del farmaco). - 1. Presso il
          Ministero  della sanita' e' costituita la commissione unica
          del  farmaco,  che  provvede  a: a) valutare la rispondenza
          delle  specialita'  medicinali ai requisiti richiesti dalle
          disposizioni  di  legge  e  dalle  direttive  emanate dalla
          Comunita'  europea  ed  esprimere  pareri  sulle  procedure
          comunitarie    per   l'autorizzazione   all'immissione   in
          commercio  dei  farmaci; b) esprimere parere vincolante sul
          valore  terapeutico  dei  medicinali e sulla compatibilita'
          finanziaria  delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta
          del  Ministro  della  sanita', parere su tutte le questioni
          relative   alla   farmaceutica;   c)  dare  indicazioni  di
          carattere  generale  sulla  classificazione dei medicinali,
          secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
              2.  La  commissione  unica  del farmaco e' nominata con
          decreto   del  Ministro  della  sanita'  e  presieduta  dal
          Ministro  stesso  o dal vice presidente da lui designato ed
          e'  composta  da  dodici esperti, di documentata competenza
          scientifica  nel  campo delle scienze mediche, biologiche e
          farmacologiche,  di cui sette nominati dalla conferenza dei
          presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque
          nominati dal Ministro della sanita'. La commissione dura in
          carica  due  anni ed i componenti possono essere confermati
          una sola volta.
              3.  Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del
          dipartimento   competente   per  materia  ed  il  direttore
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  un  direttore  di
          laboratorio da quest'ultimo designato.
              4.  La commissione puo' invitare a partecipare alle sue
          riunioni esperti nazionali e stranieri."